DIVORZIO

Il Divorzio



Il divorzio è l'unico istituto giuridico capace di far cessare gli effetti giuridici del matrimonio con effetti ex nunc, ossia solo a partire dal momento in cui viene pronunciata la sentenza.

La sentenza pronunciata dal giudice, ex artt. 1 e 2 della l. n. 898/1970, accerta la cessazione della convivenza e dell'affectio maritalis (la comunione materiale e spirituale fra i coniugi) e l'impossibilità di mantenere o ricostituire l'unione familiare, per l'esistenza di una delle cause tassativamente previste dall'art. 3 della legge.


Aree tematiche specifiche 

  • Divorzio congiunto
    Procedimento giudiziario per lo scioglimento del matrimonio (o dei soli effetti civili, in caso di matrimonio concordatario) avviato dai coniugi consensualmente, dopo aver stabilito di comune accordo le condizioni che regoleranno la fine del loro vincolo coniugale (ad esempio, quelle sulla gestione dei beni comuni, sul mantenimento, sulla casa coniugale, sulla visita ai figli e così via).
  • Divorzio contenzioso
    Quando non sia stato possibile raggiungere alcun accordo sulle condizioni relative allo scioglimento/cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
  • Modifica delle condizioni di divorzio
    Ogni disposizione della sentenza di divorzio concernente l'affidamento dei figli e le questioni economiche può essere modificata o revocata dal Tribunale su istanza di uno dei coniugi divorziati qualora intervengano "nuove" circostanze di fatto e di diritto - rispetto al momento in cui i provvedimenti sono stati assunti.
  • Divorzio con negoziazione assistita
    È il divorzio concluso tra le sole parti assistite dai loro difensori senza l'intervento del giudice. È possibile solo in presenza di determinati requisiti.
  • Mantenimento dei figli
    Il giudice dispone che ciascun genitore sia obbligato, in misura proporzionale alle proprie capacità - redditi e/o patrimonio - al mantenimento dei figli anche una volta ottenuto il divorzio, tenuto conto delle esigenze di vita della prole e del contesto sociale e familiare cui appartengono.
  • Mantenimento dell'ex coniuge
    L'assegno divorzile è una contribuzione economica con funzione sostanzialmente assistenziale che, ove ritenuta opportuna dal Giudice, deve essere versata periodicamente all'ex coniuge.
  • Accordi una tantum
    In sede di divorzio la legge dà la possibilità alle parti di scegliere le modalità con cui assolvere l'obbligo patrimoniale che un ex coniuge ha nei confronti dell'altro: con l'assegno divorzile, o, in alternativa, con un'attribuzione in un'unica soluzione che può risolversi o con la corresponsione di una somma di denaro - da non dichiararsi ai fini dell'irpef - o mediante il trasferimento di un bene immobile o di altro diritto reale. Nel caso di liquidazione "una tantum" è però necessario l'accordo delle parti e l'accertamento del tribunale sulla congruità della somma offerta.
  • Mantenimento del cognome maritale
    Con la pronuncia di divorzio la “ex” moglie perde il diritto di utilizzare il cognome maritale. È possibile però chiedere al giudice incaricato di pronunciarsi sullo scioglimento o sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio - in casi specifici - l'autorizzazione a continuare ad utilizzare il cognome dell'ex marito.
  • Divorzio lampo
    Grazie a un regolamento europeo è possibile, in presenza di determinati requisiti, applicare la legge di un altro stato CE e chiedere il divorzio senza passare per la separazione.
  • Pensione di reversibilità
    È la quota di pensione di cui era titolare il defunto riservata all'ex coniuge superstite legalmente divorziato e titolare di un assegno di mantenimento.
  • Diritto al TFR
    È il diritto del coniuge titolare di un assegno divorzile non passato a nuove nozze, a ottenere una percentuale, dell'indennità di fine rapporto maturata dall'ex coniuge.
  • Rilascio e revoca passaporto dell'ex coniuge
    Nel nostro ordinamento se si è genitori di figli minori al fine di richiedere il rilascio o il rinnovo del proprio passaporto è necessario l'assenso dell'altro genitore. In difetto, è necessario rivolgersi al giudice tutelare.
    Ancora il passaporto di uno dei genitori può essere revocato su richiesta dell'altro genitore quando il titolare non è in grado di provare il suo adempimento degli obblighi di mantenimento che riguardino i figli minori.