ADOZIONI

Adozione




Il bambino ha diritto a vivere, essere educato e ricevere le cure necessarie in una famiglia diversa rispetto a quella d'origine, laddove quest'ultima dia luogo a carenze morali e materiali tali da pregiudicarne la crescita e l'equilibrio psicologico e fisico.
L'attuale sistema prevede diverse forme di adozione (legittimante, internazionale e l'adozione in casi particolari), mentre è demandata al codice civile la disciplina sull'adozione di persone maggiori di età.


Aree tematiche specifiche

  • Adozione del minore
    Quando un minorenne viene dichiarato in stato di abbandono, gli viene riconosciuto il diritto di essere accolto da nuovi genitori, capaci di dargli amore e cure, e di poter costituire assieme a lui una vera e propria famiglia. È la legge italiana a dirlo, consentendo però l’adozione solo alle coppie sposate (anche se la tendenza va verso l’apertura anche alle cosiddette coppie di fatto) che siano in possesso di specifici requisiti:
  • Adozione internazionale
    Questa tipologia di adozioni si rifà principalmente al diritto internazionale, seguendo norme e direttive della Convenzione per la tutela dei minori firmata a L’Aja nel 1993.
  • Adozione del maggiorenne
    È uno strumento che mira essenzialmente a tutelare primariamente l’interesse dell’adottante senza figli che desideri trasmettere a qualcuno il proprio patrimonio e il nome della famiglia.
  • Adozione da parte del single
    Nell'ordinamento italiano è consentito, solo in casi particolari e al ricorrere di determinati presupposti.