- Affidamento e collocamento figli minori
La regola generale del nostro ordinamento è quella dell'affido condiviso ex art. 337 tre c.c., in ambire tale che i figli possano mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore. - Protezione e tutela del minore
Il supremo interesse del minore prevale sulla conflittualità tra i genitori, con provvedimenti che devono essere attuati con particolare tempestività dall'autorità procedente. - Donazione a minori
E' necessario valutare che venga disposta nell'esclusivo interesse del minore autorizzata dal Giudice tutelare. - Eredità a favore dei minori
Il Giudice tutelare autorizza i genitori ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità disposta in nome e per conto del minore. - Pensione di reversibilitá
È la quota di pensione di cui era titolare il defunto riservata ai figli minori, universitari, inabili superstiti. - Regolamentazione del diritto di espatrio del minore
Per legge tutti i minori devono avere un proprio documento individuale e non possono più essere iscritti su quelli del padre e della madre. Il genitore (coniugato/convivente o separato/divorziato) che richiede il passaporto per il figlio minore deve naturalmente avere l'assenso dell'altro genitore; in mancanza, dovrà rivolgersi al Giudice Tutelare per ottenere il nulla osta. - Limitazione e/o decadenza dalla responsabilità genitoriale
Il giudice può pronunciare la limitazione e/o decadenza dalla responsabilità genitoriale, se il genitore trascura i doveri a essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio per il figlio. - Tutela frequentazione minori con i nonni e gli zii
Il decreto legislativo 154/2013, in attuazione della legge 219/2012, con l'intento di preservare il diritto al rispetto e alla protezione delle relazioni familiari, ha riconosciuto e codificato il diritto degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. Qualora questo diritto fosse ostacolato, gli ascendenti sono legittimati a rivolgersi al Tribunale. - Rappresentanza e amministrazione beni dei minori
La rappresentanza legale del minore e l'amministrazione dei suoi beni è, di norma, affidata ai genitori oppure ad uno solo se l'altro è deceduto o ha un impedimento definitivo o temporaneo (lontananza, incapacità, decadenza dalla responsabilità genitoriale). In caso di genitori incapaci o di minori orfani tale potere spetta al tutore nominato dal Tribunale. - Cura dei beni del minore
I genitori hanno il dovere di compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione nell'interesse del proprio figlio; non possono, però, compiere atti di straordinaria amministrazione se non con l'autorizzazione del giudice tutelare, il quale valuta la necessità o utilità per il figlio minore. - Tutela minori orfani
Quando un minore rimane orfano, l'autorità giudiziaria nomina un tutore che potrà essere quello già designato dal genitore o, in assenza individuato tra gli ascendenti e gli altri parenti o affini del minore. - Cambiamento del cognome
Il genitore, o chi eserciti la responsabilità genitoriale sui minori cui si intenda cambiare o aggiungere un altro nome e/o cognome, devono presentare istanza al prefetto. - Aggiunta del cognome materno al cognome paterno
Chiunque può chiedere di aggiungere il cognome materno a quello paterno. In caso di mancato assenso da parte del padre all'aggiunta del cognome materno al figlio, sarà necessario rivolgersi al Prefetto. Il figlio nato fuori del matrimonio assumerà il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. - Tutela dell'immagine e della riservatezza dei minori
La persona e la sua immagine sono beni inviolabili di ogni società civile; a maggior ragione, quando si parla di minori, alla tutela della dignità e riservatezza si aggiunge la necessità di garantire un armonico sviluppo della loro personalità e, pertanto, si impongono maggiori limiti e cautele. La regola generale stabilita dalla legge sul diritto d'autore è che il ritratto di una persona non può essere esposto senza il suo consenso (art. 96 legge n. 633/1941). - Riconoscimento dei figli
Quando un bambino nasce da genitori non sposati, il figlio può essere riconosciuto da uno solo o da entrambi i genitori congiuntamente al momento della nascita. Il genitore che non ha riconosciuto il figlio al momento della nascita potrà farlo successivamente previo consenso dell'altro genitore o, in assenza, giudizialmente. - Disconoscimento dei figli
L'azione di disconoscimento della paternità può essere esercitata dal padre, dalla madre e dal figlio nel rispetto dei termini di prescrizione - Sottrazione internazionale di minori
Si tratta dell'illecito trasferimento del bambino, da parte di uno dei genitori, in uno stato diverso da quello nel quale il minore aveva la propria residenza abituale, senza il consenso dell'altro.