CONVIVENZA

LA CONVIVENZA

 

La Convivenza (legge 76/2016 art.1, commi 36-65; art.2 Cost.): tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile. La qualifica di convivente non costituisce uno status familiae.Pur essendo ormai una realtà sociale pacificamente affermata e riconosciuta anche nel nostro Paese, la famiglia di fatto (o convivenza more uxorio) non gode delle stesse tutele rispetto a quella fondata sul matrimonio. dal punto di vista patrimoniale, l'assistenza materiale e morale che i partner si prestano, concorrendo spontaneamente al sostenimento degli oneri e delle spese della vita familiare, rientra tra le obbligazioni naturali, per cui, in caso di cessazione (consensuale o meno) della convivenza, non può essere avanzata alcuna pretesa. Gli unici obblighi esistenti nel caso di genitori conviventi (non uniti dal matrimonio), infatti, riguardano i figli, che devono essere accuditi, mantenuti, educati ed istruiti così come i figli legittimi, godendo ex lege degli stessi riconoscimenti e diritti


Aree tematiche specifiche

  • Rapporti patrimoniali e personali tra conviventi
    Posizione giuridica e rapporti patrimoniali nella famiglia di fatto.
  • Ordine di protezione contro gli abusi familiari e allontanamento del convivente
    la violenza in famiglia è un fenomeno variegato sia da un punto di vista soggettivo che oggettivo. L’introduzione dell’istituto dell’ordine di protezione contro gli abusi familiari è uno strumento duttile, capace di adattarsi a situazioni molto diverse, secondo la prudente valutazione del giudice.
  • Contratti di convivenza
    I contratti di convivenza sono accordi con cui la coppia definisce le regole della propria convivenza, attraverso la regolamentazione dei rapporti patrimoniali della stessa ed alcuni limitati aspetti dei rapporti personali (ad es. la designazione dell'amministratore di sostegno). L’accordo può essere usato anche per disciplinare le conseguenze patrimoniali della cessazione della convivenza.
  • Attribuzione patrimoniale in favore del convivente omosessuale

    Per quanto riguarda la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, la leggele considera “formazioni sociali” ai sensi degli artt. 2 e 3 della Costituzione.

    Due persone dello stesso sesso, maggiorenni, possono costituire una unione civile mediante la dichiarazione, alla presenza di due testimoni, di fronte all’Ufficiale dello Stato civile che poi provvede alla registrazione degli atti nel relativo archivio. Alla luce di ciò si le coppie possono decidere di effettuare trasferimenti patrimoniali l'uno in favore dell'altro.
  • Trust
    Ha lo scopo di blindare un patrimonio per scopi precisi, anche a tutela dei conviventi.
  • Diritti successori
    Diritti che l'ordinamento riserva al convivente more uxorio in caso di premorienza dell'altro.
  • Mobbing
    Il mobbing familiare si sostanzia in ripetute condotte irriguardose assunte da parte del convivente nei confronti dell'altro, fino a farle sfociare in atteggiamenti sprezzanti ed espulsivi, spesso anche pubblici.
  • Stalking
    Lo stalking familiare si sostanzia in un comportamento assillante e invasivo della vita del partner, mediante la reiterazione insistente di condotte intrusive nei suoi confronti che ne condizionano negativamente la vita quotidiana.
  • Rilascio e revoca passaporto dell'ex convivente
    Nel nostro ordinamento se si è genitori di figli minori al fine di richiedere il rilascio o il rinnovo del proprio passaporto è necessario l'assenso dell'altro genitore. In difetto, è necessario rivolgersi al giudice tutelare per ottenere l'autorizzazione sostituiva del mancato assenso dell'altro genitore.
    Ancora il passaporto di uno dei genitori può essere revocato su richiesta dell'altro genitore quando il titolare non è in grado di provare il suo adempimento degli obblighi di mantenimento che riguardino i figli minori.