SEPARAZIONE

La Separazione 

 

La separazione personale, cosiddetta legale, prevede due forme: la separazione giudiziale, pronunciata dal tribunale su istanza di uno o entrambi i coniugi, qualora vi sia disaccordo sulle condizioni regolanti i rapporti patrimoniali, ed ancor prima i rapporti con i figli. La separazione consensuale invece presuppone l'accordo tra i coniugi, che prevedono e regolamentano le condizioni di separazione, che dovranno comunque essere omologate dal tribunale


Aree tematiche specifiche 

  • Separazione consensuale
    la separazione consensuale è quella che avviene di comune accordo tra i coniugi; questi assumono un’intesa su tutti gli effetti – personali e patrimoniali – della separazione (dal mantenimento all’assegnazione della casa, dalle visite dei figli alla divisione dei beni) e poi la fanno ratificare o al giudice (con un procedimento in tribunale che si risolve in una sola udienza), o agli avvocati (con la negoziazione assistita) oppure al sindaco.
  • Separazione giudiziale
    la separazione giudiziale è invece quella che si fa in causa, davanti necessariamente al giudice, quando marito e moglie non sono riusciti a trovare un accordo. In questo giudizio si può anche decidere non solo del mantenimento, dell’assegnazione dei figli e della casa, della divisione dei beni, ma anche sull’addebito ossia sulle responsabilità da attribuire a uno o a entrambi i coniugi relative alla fine della convivenza.
  • Modifica condizioni di separazione
    Le condizioni della separazione sono tutti sempre modificabili su richiesta di parte qualora intervengano "nuove" circostanze di fatto e di diritto rispetto al momento in cui i provvedimenti sono stati assunti tali.
  • Assegnazione della casa coniugale
    È finalizzata alla tutela dei figli al fine per evitare loro il trauma di dover cambiare casa, quartiere, frequentazioni e abitudini di vita consolidate.
    Pertanto il giudice, in presenza di figli minori o maggiorenni, ma economicamente non autosufficienti, assegna la casa familiare al genitore che continuerà a convivere con loro.
  • Mantenimento dei figli
    In caso di separazione, il giudice, a norma degli art. 316bis e 337 c.c. dispone che ciascun genitore sia obbligato, in misura proporzionale alle proprie capacità, al mantenimento dei figli, tenuto conto delle loro esigenze di vita e del contesto sociale e familiare cui appartengono, oltreché di altri criteri indicati dalla legge.
  • Mantenimento del coniuge
    Qualora uno dei coniugi non abbia redditi propri che gli consentano di conservare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, il giudice può imporre all'altro di versare al coniuge "non colpevole" della separazione un assegno periodico, la cui entità deve essere determinata tenendo conto dei redditi del coniuge obbligato, dei bisogni dell'altro e del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
  • Separazioni internazionali
    È la separazione che interessa le coppie di nazionalità diverse ed coppie miste o, comunque sia, che interviene tra coniugi che hanno la stessa cittadinanza ma risiedono all'estero o hanno intenzione di trasferircisi.
  • Pensione di reversibilità
    È la quota di pensione di cui era titolare il defunto riservata al coniuge superstite legalmente separato e titolare di un assegno di mantenimento.
  • Rilascio e revoca passaporto del coniuge
    Nel nostro ordinamento se si è genitori di figli minori al fine di richiedere il rilascio o il rinnovo del proprio passaporto è necessario l'assenso dell'altro genitore. In difetto, è necessario rivolgersi al giudice tutelare per ottenere la sua autorizzazione sostituiva dell'assenso dell'altro genitore.
    Ancora il passaporto di uno dei genitori può essere revocato su richiesta dell'altro genitore quando il titolare non è in grado di provare il suo adempimento degli obblighi di mantenimento che riguardino i figli minori.
  • Separazione con negoziazione assistita
    È la separazione consensuale conclusa tra le sole parti assistite dai loro difensori senza l'intervento del giudice. È possibile solo in presenza di determinati requisiti.