Adozione in casi particolari e rapporti del minore con i parenti dell’adottante: Sentenza Corte Costituzionale n.79/ 2022 del 28.03.2022

Adozione in casi particolari e rapporti del minore con i parenti dell’adottante: Sentenza Corte Costituzionale n.79/ 2022 del 28.03.2022

Con una importante decisione la Corte Costituzionale ha stabilito l’illegittimità costituzionale dell’art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nella parte in cui, mediante rinvio all’art. 300, secondo comma, del codice civile, prevede che l’adozione in casi particolari non induce alcun rapporto civile tra l’adottato e i parenti dell’adottante.

L’istituto della “adozione in casi particolari” è stato introdotto dalla legge n. 184 del 1983 per fare fronte a situazioni particolari, nelle quali versa il minore, che inducono a consentire l’adozione a condizioni differenti rispetto a quelle richieste per l’adozione cosiddetta piena. Ciò al fine di consentire al minore adottato di rimanere nella famiglia che l’ha accolto. Rientrano in tale ambito l’adozione del bambino, orfano di ambo i genitori, da parte di persone a lui unite o «da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, anche maturato nell’ambito di un prolungato periodo di affidamento» (art. 44, comma 1, lettera a), o l’adozione del bambino da parte del «coniuge nel caso in cui il minore sia figlio del genitore anche adottivo dell’altro coniuge» (art. 44, comma 1, lettera b), poiché il bambino vive in quel nucleo familiare.

Le situazioni particolari richiamate e le motivazioni che sottendono giustificano l’accesso a questa adozione anche a persone singole, oltre che a persone coniugate (art. 44, comma 3), al convivente di diverso sesso del genitore biologico, al partner in un’unione civile o al convivente dello stesso sesso del genitore biologico, che hanno condiviso con quest’ultimo un percorso di procreazione medicalmente assistita (PMA) effettuata all’estero. Il focus di tali fattispecie è concentrato sul superiore interesse del minore.

Il minore adottato, nelle ipotesi dell’ “adozione in casi particolari”, ha lo status di figlio e non può essere privato dei legami parentali, che il legislatore della riforma della filiazione “ha voluto garantire a tutti i figli a parità di condizioni, perché tutti i minori possano crescere in un ambiente solido e protetto da vincoli familiari, a partire da quelli più vicini, con i fratelli e con i nonni”. Non riconoscere i legami familiari coi parenti del genitore adottivo equivarrebbe a disconoscere l’identità del minore costituita dalla sua appartenenza alla nuova rete di relazioni familiari che, di fatto, costruiscono stabilmente il suo quotidiano.

In tal senso si è espressa la Corte costituzionale (Sentenza n. 79 depositata il 28 marzo), nel dichiarare illegittimo (con riferimento agli articoli 3, 31 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’articolo 8 della CEDU) l’articolo 55 della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui imponeva di applicare all’adozione in casi particolari dei minori le regole dettate dall’articolo 300, c. II, c.c. per l’adozione dei maggiorenni.