ASSEGNO DIVORZILE E NUOVA CONVIVENZA

Le Sezioni Unite civili della Cassazione, con una sentenza depositata il 5.11.2021, risolvendo il contrasto giurisprudenziale relativo all'esclusione o meno dell'assegno di divorzio in favore del coniuge economicamente più debole, nel caso in cui questo abbia una stabile convivenza con un nuovo compagno, ha stabilito che l'inizio di una nuova convivenza non comporta la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno di divorzio.
La scelta di intraprendere un nuovo percorso di vita insieme ad un'altra persona, secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte, non è però irrilevante: le sezioni unite affermano che l'ex coniuge, in virtù del nuovo progetto di vita e del principio di autoresponsabilità, non può continuare a pretendere la corresponsione della componente assistenziale dell'assegno ma non perde il diritto alla liquidazione della componente compensativa dell'assegno.
L’assegno dovrà essere determinato e quantificato tenendo anche conto della durata del matrimonio, e il coniuge richiedente dovrà provare "il suo apporto alla realizzazione del patrimonio familiare, o del patrimonio personale dell'ex coniuge, nonché le eventuali rinunce concordate ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio".
Il principio di diritto enunciato dalla Cassazione è che "L'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto giudizialmente accertata incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione nonché sulla quantificazione del suo ammontare in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano ma non determina necessariamente la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno…Qualora sia giudizialmente accertata l'instaurazione di una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole, questi, se privo anche all'attualità di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, mantiene il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio a carico dell'ex coniuge in funzione esclusivamente compensativa: a tal fine il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, dell'eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge". (Cass. S.U. sent. n. 32198 del 05.11.2021)

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