Diritto alla Bigenitorialità
Le autorità nazionali devono garantire il diritto alla bigenitorialità.
La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo è più volte intervenuta sul diritto di visita in caso di separazione. Nella Sentenza Lombardo contro Italia la Corte EDU ha chiarito che Per genitori e figli vivere insieme, avere relazioni stabili costituisce contenuto del diritto sancito dall’art. 8 della Convenzione EDU. Lo Stato ha obblighi positivi di tutelare tali relazioni in caso di ostacoli all’esercizio di tale diritto posti dall’altro genitore convivente con il figlio minorenne, adottando ogni misura necessaria e ragionevolmente esigibile allo scopo di facilitare il riavvicinamento tra genitore e figlio. Tale obbligo non è soddisfatto dall’adozione da parte delle Autorità nazionali di misure automatiche e stereotipate inidonee ad evitare il consolidarsi di una situazione di separazione di fatto irreparabilmente pregiudizievole per il rapporto padre-figlio, generata dall’inosservanza delle decisioni giudiziarie da parte dei servizi sociali coinvolti nel procedimento. L’inutile decorso del tempo può avere conseguenze irrimediabili sulle relazioni tra il minore ed il genitore non convivente lasciando consolidare situazioni di rifiuto.
(Nella fattispecie un padre si è rivolto alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo lamentando violazione dell’art. 8 CEDU per essergli stata impedita la stabile relazione con sua figlia. Situazione principalmente attribuibile alla mancanza di diligenza, cura e imparzialità delle Autorità Nazionali competenti, le quali non avrebbero adottato tutte le misure necessarie per garantire un giusto equilibrio tra i diversi interessi in gioco: l'unico interesse effettivamente tutelato per anni dalle autorità pubbliche, in particolare dai servizi sociali, sarebbe stato quello della madre della minore.
La Corte ha ritenuto che la tenera età della bambina al momento della separazione dei suoi genitori, l’interruzione dei contatti con suo padre causata da un limitato diritto di visita conseguenza della sua mancata attuazione, ha reso impossibile costruire una relazione stabile con la figlia. (L.S.)
La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo è più volte intervenuta sul diritto di visita in caso di separazione. Nella Sentenza Lombardo contro Italia la Corte EDU ha chiarito che Per genitori e figli vivere insieme, avere relazioni stabili costituisce contenuto del diritto sancito dall’art. 8 della Convenzione EDU. Lo Stato ha obblighi positivi di tutelare tali relazioni in caso di ostacoli all’esercizio di tale diritto posti dall’altro genitore convivente con il figlio minorenne, adottando ogni misura necessaria e ragionevolmente esigibile allo scopo di facilitare il riavvicinamento tra genitore e figlio. Tale obbligo non è soddisfatto dall’adozione da parte delle Autorità nazionali di misure automatiche e stereotipate inidonee ad evitare il consolidarsi di una situazione di separazione di fatto irreparabilmente pregiudizievole per il rapporto padre-figlio, generata dall’inosservanza delle decisioni giudiziarie da parte dei servizi sociali coinvolti nel procedimento. L’inutile decorso del tempo può avere conseguenze irrimediabili sulle relazioni tra il minore ed il genitore non convivente lasciando consolidare situazioni di rifiuto.
(Nella fattispecie un padre si è rivolto alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo lamentando violazione dell’art. 8 CEDU per essergli stata impedita la stabile relazione con sua figlia. Situazione principalmente attribuibile alla mancanza di diligenza, cura e imparzialità delle Autorità Nazionali competenti, le quali non avrebbero adottato tutte le misure necessarie per garantire un giusto equilibrio tra i diversi interessi in gioco: l'unico interesse effettivamente tutelato per anni dalle autorità pubbliche, in particolare dai servizi sociali, sarebbe stato quello della madre della minore.
La Corte ha ritenuto che la tenera età della bambina al momento della separazione dei suoi genitori, l’interruzione dei contatti con suo padre causata da un limitato diritto di visita conseguenza della sua mancata attuazione, ha reso impossibile costruire una relazione stabile con la figlia. (L.S.)