Il CODICE ROSSO

Il CODICE ROSSO

La Legge 19 luglio 2019, n. 69 , conosciuta come Codice Rosso, è entrata in vigore lo scorso 9 Agosto. Tale legge ha introdotto sostanziali modifiche sia al codice penale che al codice di procedura penale in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere
In particolare nel c.p. sono stati introdotti i seguenti articoli introducenti nuove fattispecie di reato: 

- Art. 387 bis c.p. Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa

- Art. 558 bis c.p. Costrizione o induzione al matrimonio

- Art. 612 ter c.p. - c.d. Revenge Porn Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti 

- Art. 583 quinquies c.p. Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso

Sono state aumentate le pene per i reati già esistenti:

- il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, da un intervallo compreso tra un minimo di due e un massimo di sei anni, passa a un minimo di tre e un massimo di sette; 

- lo “stalking” passa da un minimo di sei mesi e un massimo di cinque anni a un minimo di un anno e un massimo di sei anni e sei mesi;  

- la violenza sessuale passa da sei a 12 anni, mentre prima andava dal minimo di cinque e il massimo di dieci;

- la violenza sessuale di gruppo passa a un minimo di otto e un massimo di 14, prima era punita col minimo di sei e il massimo di 12.

In relazione alla violenza sessuale viene esteso il termine concesso alla persona offesa per sporgere querela, dagli attuali 6 mesi a 12 mesi. Vengono inoltre ridisegnate ed inasprite le aggravanti per l’ipotesi ove la violenza sessuale sia commessa in danno di minore di età. Inoltre, è stata inserita un’ulteriore circostanza aggravante per il delitto di atti sessuali con minorenne: la pena è aumentata fino a un terzo quando gli atti sono posti in essere con individui minori di 14 anni, in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, pure solo promessa.

Nell’omicidio viene estesa l’applicazione delle circostanze aggravanti, facendovi rientrare finanche le relazioni personali.

Per quanto riguarda le novità procedurali dalla nuova legge emerge la volontà del legislatore di accelerare lo svolgimento delle indagini connesse ai c.d. reati di genere, consentendo alla polizia giudiziaria di riferire la notizia di reato al Pubblico Ministero immediatamente e anche in forma orale (art. 1), prevedendo altresì che l’attività di indagine delegata dal Pubblico Ministero alla polizia giudiziaria debba essere eseguita “senza ritardo” (art. 3).

il Pubblico Ministero entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato deve assumere informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, salvo sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori degli anni diciotto, della riservatezza delle indagini, o della persona offesa (art. 2).

Emerge altresì l’esigenza di coordinamento tra gli uffici giudiziari con l’introduzione dell’art.64 bis c.p. alle norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, rubricato “Trasmissione obbligatoria degli atti al giudice civile”. Ai fini della decisione delle cause di separazione personale tra coniugi, ovvero concernenti minori di anni diciotto o la potestà genitoriale, la predetta disposizione prevede la trasmissione senza ritardo al giudice civile procedente delle ordinanze che applicano, revocano o sostituiscono misure cautelari personali, degli avvisi di conclusione delle indagini preliminari nonché dei provvedimenti di archiviazione e delle sentenze emessi nei confronti di una delle parti in merito ai c.d. reati di genere (art. 14). L’articolo 15 estende l’obbligo delle comunicazioni di cui all’art. 90 ter c.p.p. (riguardanti la comunicazione dell’evasione e della scarcerazione) al difensore e alla persona offesa dei reati di genere. (L.S.)